Assegno di cura disabili
Ammissione al servizio
avviene attraverso la presa in carico da parte dell'Assistente Sociale
Responsabile del servizio
Responsabile d'area territoriale
Normativa di riferimento
Legge 104/1992; LR 2/2003, DGR 509/07; DGR 1230/08
Link utili
disposizioni regionali
L’assegno di cura è un contributo economico destinato alla persona con disabilità grave (DGR 1122/02) o con gravissima disabilità acquisita (DGR 2068/04).
Può essere erogato direttamente alla persona con disabilità, alla sua famiglia o ad altre persone che si incaricano dell’assistenza (care givers o amministratore di sostegno). L’assegno di cura ha la finalità di sostenere la persona con disabilità nel progetto di permanenza nel proprio contesto sociale e affettivo e di condurre una vita il più possibile indipendente, al fine di evitare o posticipare il più a lungo possibile il ricorso a strutture residenziali.
L’assegno di cura non è quindi un contributo economico a domanda, bensì un’opportunità di intervento facente parte di un progetto personalizzato, predisposto dall’Assistente Sociale competente sulla base di una valutazione globale del bisogno e successiva elaborazione di un piano di assistenza personalizzato da parte della commissione multidimensionale (UVM) nell’ambito del progetto di domiciliarità.
Il cittadino non deve pertanto presentare una domanda ma segnalare ai Servizi Sociali del proprio territorio (comune di residenza) le proprie necessità di aiuto.
Il contributo economico è previsto in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza; la quota individuale viene attribuita in sede di Commissione UVM sulla base della gravità rilevata purché l'indicatore isee che deve essere autodichiarato sia conforme ai limiti fissati dalla Regione.
Per i disabili gravissimi non è richiesto la presentazione di indicatore Isee.